Si ha affidamento consensuale quando i genitori del minore acconsentono al progetto di affidamento e lo formalizzano in uno specifico accordo stipulato con il servizio pubblico o privato titolare del caso. Il minore stesso può essere in una situazione di rischio e/o di pregiudizio.
La consensualità dei genitori è una risorsa importante presente in questa tipologia di affidi, può essere un buon presupposto per far sì che l’affido si concluda in tempi abbastanza brevi col rientro nella famiglia naturale. Il consenso deve essere costruito tra le parti attraverso un processo relazionale complesso che deve essere gestito dagli operatori con professionalità, per far sì che si possa giungere più spesso a questo risultato.
L’affidamento giudiziale invece è attivato da un provvedimento della Magistratura, spesso su proposta del servizio, e manca il consenso dei genitori o comunque l’autorità giudiziaria ritiene necessario disporlo. Spesso riguarda situazioni in cui vi sono forti elementi di preoccupazione per la sicurezza e la protezione del minore.
Può rivelare un’incapacità dei genitori a comprendere e gestire la vita del figlio ed il suo benessere, che quindi rimanda in tempi brevi a una decisione definitiva nei confronti di questi genitori, come può essere una necessità per far fronte a una situazione transitoriamente critica, che proprio questo provvedimento può contribuire e far evolvere in un processo dinamico di cambiamento.
Le due forme di affidamento (consensuale e giudiziale), a seconda dei bisogni del minore e della famiglia, possono anche temporalmente succedersi l’una all’altra nei due sensi: dal giudiziale al consensuale, come anche dal consensuale al giudiziale, qualora non si arrivi a costruire una reale partecipazione al progetto da parte della famiglia del minore.