L’affido è un intervento di salvaguardia per i minori che, per qualche motivo, non trovano all’interno del loro nucleo familiare d’origine la giusta tutela delle loro esigenze educative e di crescita. Trova la sua definizione in una Legge del 1983, ed è disposto, dal suo inizio alla sua conclusione, dal Tribunale per i Minorenni.
E’ innanzitutto un gesto di solidarietà e di accoglienza che va costruito e accompagnato in ogni momento, perché è si fonte di ricchezza emotiva e relazionale, ma rappresenta anche una realtà complessa. Per questo motivo è previsto un percorso di formazione preliminare e uno di accompagnamento, al fine approfondire i temi inerenti l’affido e le altre forme dell’accoglienza, grazie alla presenza di professionisti esperti in diverse discipline (sociali, psicologiche, giuridiche, ecc.).
L’affido è una risorsa positiva per tutte le famiglie ed i genitori che stanno attraversando un periodo difficile e faticano ad occuparsi al meglio dell’educazione e delle necessità materiali e affettive dei loro figli (minori). L’istituto dell’affido nasce infatti come risposta, per offrire a loro e ai loro figli una possibile via d’uscita, un sostegno; è una forma di intervento molto varia che non si esaurisce nell’ospitalità a tempo pieno, presso un altro nucleo famigliare che temporaneamente affianca quello naturale nella cura dei figli, ma può assumere tante forme diverse, fino alle forme più “leggere” di sostegno alla genitorialità, a seconda dei casi.
Dietro ogni Affido infatti ci deve essere un progetto o un patto (che coinvolge TUTTI i protagonisti), finalizzato innanzitutto al rientro del minore nel suo nucleo originario. La sua durata tuttavia è diversa per ogni bambino o ragazzo e di norma non dovrebbe superare i due anni, ma può anche essere prorogato, a seconda delle problematiche affrontate.
L’affidamento si conclude, di norma, con un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che lo aveva disposto, al termine del progetto quando la famiglia è in grado di riaccogliere il figlio/i, oppure se la prosecuzione non è più nell’interesse del minore affidato, o ancora, se l’affidato ha raggiunto la maggiore età.